Corte di cassazione, sentenza 5 ottobre 2016 n. 19918
Nelle cooperative di lavoro, se l’esclusione del socio dipende dal suo licenziamento, l’illegittimità di questo comporta l’applicazione dell’art. 18 S.L.
La Corte ribadisce il principio che l’inapplicabilità della tutela reale al licenziamento del socio-lavoratore vale solo nel caso in cui questo sia conseguenza dell’esclusione da socio, ma non viceversa, in un caso in cui al licenziamento disciplinare illegittimo di un socio lavoratore i giudici di merito avevano applicato la sola tutela obbligatoria, cos’ erroneamente interpretando la norma di legge secondo cui “ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20/5/1970 n. 300, con esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”. – Sezione: rapporto di lavoro.