Corte di cassazione, sentenza 5 ottobre 2016 n. 19922
Ancora sui controlli a distanza difensivi.
Ribadendo il proprio orientamento secondo il quale anche i c.d. controlli difensivi (a tutela del patrimonio aziendale) sono soggetti ai limiti di cui all’art. 4 S.L., la Corte precisa altresì che non può comunque considerarsi difensivo un sistema generale di controllo, svincolato da un effettivo sospetto di illeciti da parte del dipendente (nella specie si trattava di un sistema satellitare GPS istallato sull’autovettura di tutto personale viaggiante-ispettori), per di puù diretto alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni di tale personale (nella specie, effettiva visita per le ispezioni) e non di comportamenti illeciti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro