Corte di cassazione, sentenza 5 ottobre 2016 n. 19933

5 Ottobre 2016

Lavoro prestato durante l’assenza di malattia: un nuovo profilo di giustificazione del licenziamento?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Tradizionalmente, l’orientamento della Corte in materia è nel senso che il licenziamento è giustificato se il lavoro prestato durante la malattia rende inverosimile o può aggravare la stessa. Ora, in un caso di un medico ospedaliero optante per l’attività professionale extra moenia, il quale era stato licenziato perché colto in alcune limitate occasioni a svolgere attività professionale extra moenia in periodo di assenza per malattia, la Corte ritiene che possa essere giustificato il suo licenziamento per violazione degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza, per non avere egli offerto all’Ospedale le proprie prestazioni al momento del recupero della piena capacità lavorativa intervenuto in anticipo rispetto alla prognosi medica. Il principio di diritto è affermato dalla Corte con specifico riferimento al medico ospedaliero che opta per la libera professione extra moenia, ma si avvale di enunciazioni più generali, che, se confermate in ogni caso di licenziamento per attività lavorativa in malattia, renderebbero questo inoppugnabile in ogni caso. – Sezione: rapporto di lavoro