Corte di cassazione, sentenza 6 aprile 2016 n. 6697

6 Aprile 2016

La concessione dell’aspettativa non retribuita, richiesta poco dopo il termine del periodo di comporto per malattia e l’inutile invito a riprendere il lavoro subito dopo la relativa scadenza e prima di procedere al licenziamento non significano rinuncia del datore di lavoro al recesso per superamento del periodo di comporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso in esame il C.C.N.L. prevedeva che l’eventuale aspettativa non retribuita per malattia potesse essere concessa alla scadenza del periodo di comporto e non dopo, ma la Corte, rilevando che la relativa richiesta era stata formulata dal lavoratore malato dopo tale scadenza, ha escluso che l’adesione a tale richiesta, come il fatto di far precedere al licenziamento l’invito a riprendere il lavoro appena scaduta l’aspettativa, potessero significare rinuncia al potere di licenziare per superamento del periodo di comporto. – Sezione: rapporto di lavoro.