Corte di cassazione, sentenza 6 aprile 2016 n. 6697
La concessione dell’aspettativa non retribuita, richiesta poco dopo il termine del periodo di comporto per malattia e l’inutile invito a riprendere il lavoro subito dopo la relativa scadenza e prima di procedere al licenziamento non significano rinuncia del datore di lavoro al recesso per superamento del periodo di comporto.
Nel caso in esame il C.C.N.L. prevedeva che l’eventuale aspettativa non retribuita per malattia potesse essere concessa alla scadenza del periodo di comporto e non dopo, ma la Corte, rilevando che la relativa richiesta era stata formulata dal lavoratore malato dopo tale scadenza, ha escluso che l’adesione a tale richiesta, come il fatto di far precedere al licenziamento l’invito a riprendere il lavoro appena scaduta l’aspettativa, potessero significare rinuncia al potere di licenziare per superamento del periodo di comporto. – Sezione: rapporto di lavoro.