Corte di cassazione, sentenza 6 aprile 2020 n. 7703
Se 13 mesi di ritardo non violano il principio di immediatezza della contestazione.
Nel caso esaminato, il licenziamento disciplinare impugnato era motivato dalla contestazione, intervenuta dopo oltre 13 mesi dai fatti, di alcune irregolarità nel rimborso delle spese di trasferta. La Corte conferma (con una motivazione di 47 righe… tutte d’un fiato) la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda in base a una duplice considerazione: a) il ritardo nella contestazione poteva fondare l’affidamento del lavoratore sull’irrilevanza o la remissione del fatto, data l’esistenza di una precedente sanzione disciplinare per fatti analoghi; b) la plausibilità di un così prolungato controllo, successivo alla conoscenza dei fatti, per la necessità di una verifica più accurata anche con informazioni presso i clienti visitati dal dipendente o gli alberghi frequentati nell’occasione. Ora, è vero che la Corte di Cassazione ha un controllo molto limitato sulla motivazione delle decisioni della Corte d’appello, che non si estende all’eventuale insufficienza della stessa, ma in questo caso sembra piuttosto essere in gioco la sopravvivenza o meno del principio di immediatezza della contestazione.
Sezione: rapporto di lavoro