Corte di cassazione, sentenza 6 dicembre 2016 n. 24972
Subentro in un appalto di servizi e trasferimento di azienda.
Ricordando, in proposito, sia la propria giurisprudenza che quella della Corte di giustizia U.E., la Cassazione ribadisce che, per aversi trasferimento di azienda o di un suo ramo, è necessario che, insieme ai dipendenti, transitino da una impresa all’altra anche beni, materiali e immateriali, di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’esercizio dell’impresa o quantomeno che il trasferimento riguardi un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati tra loro con capacità operativa autonoma assicurata dall’essere dotati di uno specifico “Know How”. In un caso di subentro in un appalto di servizi, la Corte ha pertanto escluso la fondatezza delle pretese dei dipendenti dell’impresa uscente, fondate sul mero fatto della successione nell’appalto, di continuare il proprio rapporto di lavoro con quella subentrante, nonostante il licenziamento loro comunicato dalla prima impresa.
Sezione: rapporto di lavoro