Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2022, n. 35796

6 Dicembre 2022

Grava sulla cooperativa l’onere di provare la maggiore rappresentatività del sindacato che contratta i trattamenti economici applicati ai soci lavoratori.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, i soci lavoratori di una cooperativa di lavoro avevano chiesto il pagamento di differenze retributive, maturate in quanto la cooperativa – agendo in violazione dell’art. 7, co. 4, DL 248/07, che stabilisce che i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – aveva applicato un CCNL diverso da quello caratterizzato da un maggior grado di rappresentatività. I giudici di merito avevano respinto le domande, ritenendo che i lavoratori non avessero provato l’allegata maggiore rappresentatività del CCNL di cui rivendicano l’applicazione. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dei lavoratori, pronuncia il succitato principio (già del resto espresso con riferimento a una questione similare di natura previdenziale: sentenza n. 7781/2015), osservando che (i) l’art. 7, co. 4, DL 248/07 individua esattamente il criterio da considerare al fine di individuare la retribuzione minima da corrispondere ai soci lavoratori; (ii) il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di applicare esattamente tale criterio allorché stabilisce la retribuzione da riconoscere al socio lavoratore; (iii) in conseguenza di tale obbligo, il datore di lavoro, in caso di eventuale contestazione, è tenuto a dimostrare di avere correttamente applicato il criterio fissato dal legislatore e quindi che il trattamento economico applicato è non inferiore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale.