Corte di cassazione, sentenza 6 febbraio 2017 n. 3045

6 Febbraio 2017

Solo dopo la legge “Fornero” l’accordo sindacale “sana” i vizi della comunicazione di apertura della procedura di mobilità-licenziamento collettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, prima della legge Fornero (n.92 del 2012) l’accordo sindacale intervenuto a conclusione della procedura di mobilità non era sufficiente a sanare gli eventuali vizi delle comunicazioni di apertura della stessa. In giudizio, l’impresa sosteneva che la norma della legge Fornero che invece ha disposto il contrario ha natura interpretativa e pertanto è applicabile anche alle procedure di mobilità anteriori. La Corte ha viceversa disatteso tale assunto, ritenendo la natura innovativa della norma, pertanto applicabile solo alle procedure successive alla sua entrata in vigore. – Sezione: rapporto di lavoro privato