Corte di Cassazione, sentenza 6 giugno 2022, n. 18138

6 Giugno 2022

L’ex LSU assunto a termine ha diritto alla progressione stipendiale che è connessa all’anzianità di servizio e alla qualità della prestazione resa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

All’inizio degli anni duemila, un Comune siciliano aveva assunto a tempo determinato alcuni ex lavoratori socialmente utili, che, nonostante il rinnovo senza soluzione di continuità fino al 2016 dei loro rapporti, erano stati esclusi dalle procedure di progressione economica orizzontale che erano state svolte dopo la loro assunzione e che erano state riservate ai soli lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione era stata ritenuta legittima dalla Corte d’appello, che, nel rigettare le domande risarcitorie formulate dai ricorrenti, aveva affermato che i criteri utili alla valutazione di progressione economica non sarebbero compatibili con la precarietà propria dei rapporti a termine. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei lavoratori e annulla la decisione del giudice d’appello, formulando il principio indicato sopra e sottolineando altresì che un diverso trattamento dei ricorrenti rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato sarebbe stato giustificato solo in presenza di una eventuale causale formativa o di inserimento dei contratti stipulati con il Comune, causale che è tuttavia da escludersi visto che i rapporti con gli ex lsu sono perdurati invariati per un lungo periodo di tempo e che ai lavoratori erano state assegnate mansioni che la contrattazione collettiva destina ai dipendenti di ruolo.