Corte di Cassazione, sentenza 6 giugno 2022, n. 18140

6 Giugno 2022

Il potere del dirigente pubblico di organizzarsi autonomamente le ferie non esclude il suo diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dirigente del settore sanitario pubblico aveva agito in giudizio per vedersi riconoscere il diritto all’indennità sostitutiva per 258 giornate di ferie non godute. La domanda, originariamente accolta dal giudice di primo grado, era stata successivamente respinta dal giudice d’appello, che, pur avendo accertato che la mancata fruizione delle ferie era stata dettata dalla necessità di far fronte a un’endemica carenza di organico presso la struttura sanitaria, aveva negato al ricorrente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ritenendolo incompatibile con il potere del dirigente pubblico di organizzarsi in piena autonomia le ferie, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, ed evidenziando come il lavoratore, nel caso di specie, avesse mancato di comunicare preventivamente all’azienda come intendeva pianificare la propria attività e i propri periodi di riposo. La Cassazione, nell’annullare la decisione della Corte d’appello, rileva come la stessa si ponga in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale, dalla quale si ricava che la perdita del diritto all’indennità sostitutiva in capo al dirigente può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato un’organizzazione del lavoro tale da non impedire il loro godimento. Sarà onere del giudice del rinvio stabilire se tali condizioni ricorrono nel caso in esame.