Corte di cassazione, sentenza 6 maggio 2016 n. 9217
Legittimo il licenziamento nei confronti del lavoratore che si avvalga del permesso per la curatela di persona disabile per attendere ad altra attività
La parte datoriale, dopo aver accertato tramite agenzia investigativa che il lavoratore aveva utilizzato i permessi riconosciuti per l’assistenza a persona disabile prevalentemente per svolgere attività estranee a quelle di curatela, procedeva ad irrogare il licenziamento per il venir meno del vincolo fiduciario. La S.C. conferma la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il recesso sulla base della considerazione che una tale condotta integri un’ipotesi di abuso di diritto (vietato anche a norma dell’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali UE) con lesione della buona fede negoziale, ingiusta privazione della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente, indebita percezione dell’indennità e sviamento dell’intervento assistenziale (v. anche Cass. 4984/2014). Sezione: rapporto di lavoro