Corte di cassazione, sentenza 6 novembre 2018 n. 28252

6 Novembre 2018

Possibile il patto di prova anche se preceduto da alcuni contratti a termine: condizioni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato era contestato l’inserimento del patto di prova in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo che erano intercorsi tra le parti alcuni contratti a termine con le medesime mansioni di portalettere. La società giustificava la reiterazione del patto con la considerazione che i tre precedenti contratti a termine erano stati brevi e lontani nel tempo e si erano svolti in un ambito territoriale diverso e meno ampio e in un diverso ambiente di lavoro. La Corte conferma la validità del patto, ribadendo la regola secondo la quale la ripetizione del patto di prova in due contratti di lavoro successivi tra le medesime parti, anche per le medesime mansioni, è legittima ove necessaria per valutare, non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di mutare nel tempo per cause attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
Sezione: rapporto di lavoro