Corte di cassazione, sentenza 6 novembre 2019 n. 28516
Sulla “nocività dell’ambiente di lavoro, quale elemento costitutivo del diritto del lavoratore infortunato al risarcimento danno da parte del datore di lavoro.
E’ ormai costante presso la Corte l’orientamento secondo cui l’infortunato che agisce contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio attribuibile a sua responsabilità per violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ. deve dedurre e provare, oltre l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente lavorativo e il nesso di causalità tra l’una e l’altra. Con interpretazione molto estesa della nozione di ambiente di lavoro, la sentenza intende qui i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, ivi comprese le misure di sicurezza, anche “innominate” che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.
Sezione: rapporto di lavoro