Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2014 n. 21001
E’ sufficiente a concretare il requisito delle “ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo” che giustificano la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro a termine la causale “punte di più intensa attività derivanti da acquisizione di ordini”, la quale deve poi essere concretamente provata in giudizio dall’impresa utilizzatrice.
La sentenza è interessante anche perché sviluppa l’analisi parallela della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato, per rilevare come nel secondo l’enunciazione delle ragioni giustificative non debba seguire quel livello di massimo dettaglio richiesto per il primo, fermo restando che in giudizio costituisce onere dell’impresa utilizzatrice provare in concretò la ricorrenza di quelle ragioni, pena la conversione a tempo indeterminato e l’obbligo di pagare al lavoratore l’indennità forfettaria di cui all’art. 32, commi 5-7 della legge n. 183 del 2010. – Sezione: rapporto di lavoro