Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2016 n. 20060
Inammissibile la reintegrazione in caso di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione di legge, quando l’utilizzatore è una società di capitali in house providing.
Si tratta di società costituite necessariamente da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi prevalentemente in favore dei soci e la cui gestione sia assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti medesimi sui propri uffici. I loro dipendenti, da considerarsi infatti pubblici, possono essere assunti solo per concorso e non mediante trasformazione di un contratto a termine, sia pure illegittimo. La Corte conferma altresì che nel caso di contratto di somministrazione a termine illegittimo, spetta al lavoratore il risarcimento del danno nella misura stabilita dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, come per gli altri rapporti di lavoro a termine. – Sezione: rapporto di lavoro.