Corte di cassazione, sentenza 7 agosto 2015 n. 16592
7 Agosto 2015
Non consentito il lavoro in festività diverse dalla domenica se il lavoratore non vuole.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Una lavoratrice era stata sanzionata perché si era rifiutata di prestare servizio in una delle giornate di festività civili o religiose diverse dalla domenica. La Cassazione, confermando l’annullamento della sanzione, ribadisce che, a differenza del lavoro domenicale, consentito in alcuni casi, quello nelle altre festività previste dalla legge (ad es. Natale, Befana, Santo Patrono, 25 aprile, lunedì di Pasqua etc.) è possibile solo se vi è l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, senza che neppure la contrattazione collettiva abbia il potere di disporre diversamente. – Sezione: rapporto di lavoro.