Corte di cassazione, sentenza 7 dicembre 2016 n. 25201

7 Dicembre 2016

Un contrasto di giurisprudenza sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In materia, si dividono infatti il campo due orientamenti: il primo trae dalla regola del licenziamento come “ultima ratio” la conseguenza che non sa-rebbe consentito un licenziamento finalizzato unicamente alla riduzione dei costi e quindi all’incremento degli utili; secondo l’altro orientamento, vicever-sa, la sfavorevole situazione aziendale non rappresenta requisito di legittimità del licenziamento per g.m.o., essendo rimessa alla valutazione dell’imprenditore la scelta dell’assetto o riassetto organizzativo ritenuto utile per la più economica gestione dell’impresa. La sentenza citata opta per secon-do orientamento, ribadendo che efficaci limiti all’abuso in materia da parte del datore di lavoro sono rappresentati dal fatto che la ragione del ridimensiona-mento non deve essere pretestuosa, che il motivo per esso addotto deve essere effettivo e controllabile dal giudice (se, ad es., si deduce la soppressione di un posto di lavoro, questa non potrebbe essere realizzata con la mera sostituzione con altro lavoratore di minor costo) e deve sussistere un nesso causale tra la ragione dichiarata e il licenziamento di quel dipendente.
Sezione: rapporto di lavoro