Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2018 n. 14827
In caso di conversione in un unico rapporto di plurimi contratti di lavoro a termine, l’indennità omnicomprensiva dovuta al lavoratore non copre le eventuali differenze retributive maturate nel corso del rapporto e la relativa prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
Nel caso in esame si trattava di plurimi successivi contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi stipulati da un’Università con un lettore di lingua straniera, dal giudice convertiti (in quanto ritenuti di diritto privato) in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data iniziale del primo contratto, condannando conseguentemente l’Università al pagamento sia dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, che delle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera. In giudizio, l’Università sosteneva che la speciale indennità omnicomprensiva risarcitoria di cui all’art. 32 cit. assorba anche queste ultime differenze. La Corte la smentisce, precisando altresì che la prescrizione dei crediti in questione decorre dalla cessazione del rapporto.
Sezione: rapporto di lavoro