Corte di cassazione, sentenza 7 novembre 2016 n. 22552

7 Novembre 2016

La Cassazione trae dalle decisioni della Corte di giustizia e della Corte costituzionale le conseguenze in ordine alla reiterazione dei contratti a termine nella scuola pubblica.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce anzitutto la specificità della disciplina sul reclutamento del personale della scuola rispetto alla disciplina generale, in particolare con riguardo ai contratti di assunzione a tempo determinato e loro reiterazione, che fino alla legge n. 107 del 2015 era favorita nella scuola in vista della possibile stabilizzazione in ruolo.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 187 del 2016, con la quale la Corte costituzionale, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia (sentenza del 26 novembre 2014), aveva dichiarato incostituzionale la disciplina speciale italiana sui contratti a termine nella scuola (con particolare riferimento a quelli annuali su posti di ruolo scoperti), ma aveva precisato che, per quanto riguarda gli insegnanti (e non il personale ATA), il relativo illecito comunitario era stato cancellato con la legge n. 107 del 2015, che prevede un piano straordinario per la loro stabile assunzione.
Traendo le fila da queste premesse, la Cassazione: 1) ha stabilito che, a partire dal 2001, il limite massimo alla reiterazione dei contratti a termine nella scuola pubblica va ragionevolmente fissato in tre anni; 2) ha escluso che la sanzione per la relativa violazione possa consistere nella conversione del rapporto a tempo indeterminato e 3) ha ritenuto idonea riparazione per il caso di superamento, nel passato, dei limiti indicati la misura di effettiva stabilizzazione mediante procedura selettiva stabilita dalla legge del 2015 o l’avvenuta stabilizzazione per effetto di leggi precedenti, ma non la mera speranza di stabilizzazione in un tempo non definito, nel qual caso la sanzione è quella del risarcimento del danno.
Per quanto riguarda poi il personale ATA, per il quale non sono previste misure di stabilizzazione spetta, secondo la Corte, in caso di superamento nel passato del limite di tre anni nella reiterazione dei contratti a tempo determinato, il risarcimento danno, salvo per coloro che abbiano comunque ottenuto, per effetto di leggi passate, la stabilizzazione.
Infine, la Corte, sulla scia della giurisprudenza della Corte di giustizia, ha escluso, in linea di massima, che nella scuola pubblica si realizzi un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato nel caso di supplenze temporanee.
Sezione: rapporto di lavoro