Corte di cassazione, sentenza 7 novembre 2018 n. 28445
La seminfermità mentale non attenua l’estrema gravità, sul piano disciplinare, della detenzione da parte di un pubblico dipendente di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.
Il dipendente di una pubblica Amministrazione aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimato a seguito dell’accertamento penale del possesso, anche nell’ambito della sua postazione di lavoro, di circa 1000 supporti informatici contenenti immagini pedopornografiche, sostenendo che doveva, tra l’atro, tenersi conto del fatto che il giudice penale aveva accertato la sua seminfermità mentale. La Corte, ricordata la nozione di giusta causa di licenziamento e i relativi parametri normativi di valutazione, conferma il rigetto del ricorso, tenuto conto della natura pubblica del rapporto, della posizione delle parti, della portata soggettiva dei fatti e dell’intensità dell’elemento intenzionale, elementi tutti concludenti nel senso della compromissione della prospettiva di un regolare svolgimento del rapporto.
Sezione: rapporto di lavoro