Corte di cassazione, sentenza 8 aprile 2019 n. 9750
L’estensione del regime di decadenza dall’impugnazione del licenziamento al trasferimento di azienda non riguarda la richiesta di riconoscimento del diritto del lavoratore al passaggio.
Come è noto, la legge n. 183/10 estende il regime di decadenza della domanda di impugnazione del licenziamento anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta per trasferimento d’azienda. Nel giudizio in cui un dipendente invocava nei confronti della cessionaria d’azienda il suo diritto al trasferimento del rapporto, da cui era rimasto escluso, la Corte, contrastando l’eccezione di decadenza dall’azione formulata dalla cessionaria, afferma che l’estensione della decadenza effettuata dalla legge n. 183 riguarda unicamente l’impugnazione da parte del lavoratore della cessione del proprio rapporto a seguito di trasferimento d’azienda e non l’opposta domanda di riconoscimento del suo diritto al passaggio allimpresa cessionaria a seguito del trasferimento, escludendo altresì l’applicazione analogica della norma a quest’ultima ipotesi.
Sezione: rapporto di lavoro