Corte di cassazione, sentenza 8 aprile 2019 n. 9751
Il comporto per malattia determinato in mesi si calcola in base all’effettiva durata di essi.
Nel caso di un dipendente assente per malattia per 545 giorni, il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento per superamento del periodo di comporto di 18 mesi, sostenendo che il C.C.N.L. metalmeccanici CONFAPI applicato prevede che i mesi si calcolano secondo il criterio convenzionale per cui ogni mese ha la durata di 30 giorni e che quindi il comporto era stato superato dopo 540 giorni. La Corte, interpretando direttamente il C.C.N.L., esclude viceversa esso deroghi alla regola generale, secondo la quale i mesi si calcolano in base alla loro effettiva consistenza, mese per mese, con la conseguenza che nel caso in esame il periodo di comporto di 547,5 giorni non era stato superato.
Sezione: rapporto di lavoro