Corte di cassazione, sentenza 8 gennaio 2020 n. 148

8 Gennaio 2020

Inapplicabili le decadenze del nuovo art. 6 L. n. 604/1966 all’impugnazione “per ingiustificatezza” del licenziamento di un dirigente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il nuovo regime decadenziale dell’impugnazione del licenziamento stabilito dall’art. 32 della L. n. 183 del 2010 (a parziale modifica dell’art. 6 della legge n. 604/66) si applica testualmente “a tutti i casi di invalidità del licenziamento”. Il che ha portato in passato la Corte ad affermare che il nuovo regime si applica, diversamente dal passato, anche ai licenziamenti invalidi dei dirigenti. Oltre alla protezione legale per il caso di invalidità, il dirigente può fruire, in materia, da una tutela contrattuale, prevedendo normalmente il C.C.N.L. di categoria il pagamento di una indennità supplementare in caso di “ingiustificatezza” del licenziamento. Secondo la Corte, tale tipo di impugnazione del licenziamento del dirigente, non essendo l’ingiustificatezza riconducibile ad alcuna nozione legale di invalidità, non è applicabile il regime di decadenze indicato.
Sezione: rapporto di lavoro