Corte di cassazione, sentenza 8 maggio 2019 n. 12174

8 Maggio 2019

Tutela reintegratoria se il fatto contestato è privo di rilievo disciplinare, anche nel nuovo regime c.d. a tutele crescenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nell’applicazione dell’art. 18 S.L., come modificato dalla legge “Fornero”, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nei licenziamenti disciplinari si applica la tutela reintegratoria non solo quando il fatto contestato è insussistente, ma anche quando è sostanzialmente privo di rilievo disciplinare, sia sul piano oggettivo (anche quando, ad es. la fattispecie illecita comprenda la produzione di un danno grave, non realizzato) sia sul piano soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente. Nella nuova disciplina del rapporto di lavoro c.d. a tutele crescenti, un dubbio poteva sorgere per il fatto che essa modifica al riguardo l’espressione usata, parlando di fatto “materiale” insussistente. Con un’accurata analisi interpretativa, condotta anche alla luce dei principi costituzionali e della Carta sociale europea, la Corte supera il possibile dubbio, affermando per la prima volta la continuità di significato della nuova disciplina rispetto all’approdo interpretativo raggiunto rispetto alla disciplina precedente.
Sezione: rapporto di lavoro