Corte di cassazione, sentenza 8 marzo 2016 n. 4502
Il lavoratore che rifiuta nuove mansioni per ragioni di salute non è obbligato a documentarle, gravando semmai sul datore di lavoro che non intende adottare misure alternative possibili, l’onere far valutare al medico competente l’idoneità alle nuove mansioni.
Una lavoratrice era stata licenziata perché si era rifiutata di svolgere nuove mansioni, per ragioni di salute. Nel giudizio conseguentemente promosso dalla dipendente, la datrice di lavoro aveva sostenuto che la lavoratrice non aveva adempiuto all’obbligo di documentare la sua richiesta con idonea certificazione medica. Viceversa, secondo la Corte, una volta informata la società della dedotta incompatibilità alle nuove mansioni, gli obblighi di sicurezza nonché di buona fede e di correttezza avrebbero dovuto imporre a quest’ultima l’adozione di misure possibili alternative al licenziamento, salvo richiedere una visita medica di controllo al medico competente. – Sezione: rapporto di lavoro