Corte di cassazione, sentenza 8 marzo 2018 n. 55131
Prima della modifica introdotta con la L. n.161/2014, la disciplina dei licenziamenti collettivi era inapplicabile ai dirigenti.
La Corte esclude infatti, data l’estrema chiarezza del testo precedente della legge n. 223/1991, la possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma italiana rispetto al diritto dell’Unione, il quale non distingue tra le varie categorie di lavoratori. Ma esclude altresì la possibilità di disapplicare, sul punto, la legge italiana perché in contrasto con la direttiva comunitaria sui licenziamenti collettivi. In proposito, la Corte ricorda, infatti, che le direttive comunitarie non attuate possono trovare, se sufficientemente specifiche, applicazione diretta all’interno degli Stati membri unicamente nei rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e privato cittadino (efficacia verticale), ma non anche nelle controversie tra privati, quando, come nel caso esaminato, la relativa disciplina è destinata a regolare interessi che attengono esclusivamente a situazione soggettive private.
Sezione: rapporto di lavoro