Corte di cassazione, sentenza 8 settembre 2018 n. 21701 – News
6 Settembre 2018
In caso di annullamento giudiziale di dimissioni rese in stato di incapacità, il diritto alle retribuzioni del lavoratore decorre dalla data della sentenza.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La decisione si uniforma all’orientamento prevalente in seno alla sezione lavoro della Corte, motivato con la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, per cui, salvo le ipotesi tassativamente dalla legge, non decorre retribuzione in assenza della prestazione lavorativa. Ne consegue che, nonostante la retroattività della pronuncia di annullamento delle dimissioni rese in stato d’incapacità di intendere e di volere, il diritto alla retribuzione matura unicamente a partire dalla sentenza.
Sezione: rapporto di lavoro