Corte di Cassazione, sentenza 9 maggio 2024, n. 12688

9 Maggio 2024

Sul licenziamento ritorsivo di un whistleblower.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dirigente di un’azienda comunale era stato licenziato in tronco per non avere curato l’impugnativa di un avviso di accertamento di importo molto rilevante notificato all’azienda datrice. In sede di ricorso giudiziale, il dirigente, aveva negato la propria competenza in ordine a tale contenzioso fiscale e sostenuto la nullità del licenziamento, in quanto ritorsivo, per violazione della disciplina normativa in materia di whistleblowing (all’epoca dei fatti contenuta all’art. 54 bis, d.lgs. 165/01, e oggi contemplata dal d.lgs. 24/23), rilevando che il recesso era stato disposto dopo (e a causa del fatto) che il lavoratore, negli anni, aveva trasmesso all’ANAC e alla Procura regionale della Corte dei conti una serie di segnalazioni in merito a condotte illecite poste in essere dai vertici aziendali. Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato il ricorso, ritenendo integrata la giusta causa e, conseguentemente, esclusa la natura ritorsiva del licenziamento. La decisione non supera il vaglio della Cassazione, la quale, nell’annullare con rinvio ad altro giudice la sentenza d’appello, osserva che: (i) la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della giusta causa è generica, carente e contraddittoria; (ii) la Corte d’appello ha altresì sbrigativamente liquidato la questione del carattere ritorsivo del licenziamento, omettendo ogni valutazione dell’attività di whistleblowing del dipendente, per la quale egli aveva già prima del licenziamento subito un progressivo ridimensionamento delle sue attribuzioni. In proposito, sebbene il fatto omissivo contestato al dirigente non appaia di per sé collegabile alle denunce dallo stesso presentate, quindi queste non siano in sé causa diretta di quello, secondo la Corte, tali circostanze avrebbero dovuto essere tenute in debita considerazione da parte dei giudici di merito,, nella valutazione della sussistenza di un motivo ritorsivo determinante del licenziamento, in ordine al quale accertamento la Corte ricorda i principi fondamentali elaborati nel tempo dalla propria giurisprudenza.