Corte di cassazione, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23503 – Il rifiuto di ricevere una comunicazione (di licenziamento) nella sede di lavoro equivale a ricezione effettiva della stessa.
La motivazione del licenziamento di un dirigente per ristrutturazione aziendale e per mancanza di altre posizioni dirigenziali da ricoprire deve corrispondere integralmente alla realtà effettiva, pena l’ingiustificatezza del licenziamento.
Il dipendente (nella specie un dirigente) sosteneva viceversa in giudizio di non avere alcun obbligo di ricevere la lettera di licenziamento in azienda e quindi deduceva l’inefficacia del licenziamento orale operato con la conseguente lettura della lettera in sua presenza.
In ordine alla seconda massima, la Corte ricorda che se è vero che il c.d. obbligo di repechage non esiste in caso di licenziamento di un dirigente, è altrettanto vero che la concreta giustificazione addotta nella lettera di licenziamento deve essere integralmente provata dal datore di lavoro (nel caso in esame era stata smentita – o non provata – in giudizio la circostanza dell’assenza di altre posizioni dirigenziali da ricoprire).
Sezione: rapporto di lavoro privato