Corte di cassazione, sentenza 9 ottobre 2017 n. 23503 – Il rifiuto di ricevere una comunicazione (di licenziamento) nella sede di lavoro equivale a ricezione effettiva della stessa.

9 Ottobre 2017

La motivazione del licenziamento di un dirigente per ristrutturazione aziendale e per mancanza di altre posizioni dirigenziali da ricoprire deve corrispondere integralmente alla realtà effettiva, pena l’ingiustificatezza del licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente (nella specie un dirigente) sosteneva viceversa in giudizio di non avere alcun obbligo di ricevere la lettera di licenziamento in azienda e quindi deduceva l’inefficacia del licenziamento orale operato con la conseguente lettura della lettera in sua presenza.
In ordine alla seconda massima, la Corte ricorda che se è vero che il c.d. obbligo di repechage non esiste in caso di licenziamento di un dirigente, è altrettanto vero che la concreta giustificazione addotta nella lettera di licenziamento deve essere integralmente provata dal datore di lavoro (nel caso in esame era stata smentita – o non provata – in giudizio la circostanza dell’assenza di altre posizioni dirigenziali da ricoprire).
Sezione: rapporto di lavoro privato