Corte di cassazione, sentenza10 novembre 2017 n. 26682
Leciti i controlli sull’uso del computer aziendale per accertare illeciti le-sivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
Un dipendente era stato licenziato in quanto aveva inviato dal computer aziendale una serie di e-mail contenenti espressioni scurrili e denigratorie rife-rite ai vertici aziendali. La Corte ritiene in questo caso inapplicabili le garanzie di cui all’art. 4, secondo comma S.L., in ragione delle finalità perseguite e fa anche un accenno al fatto che in azienda era prassi nota la periodica duplica-zione di tutti i dati dei computer aziendali (tanto che il dipendente in questione aveva tentato di cancellare le e-mail, in che aveva messo in allarme la società). Oggi la materia è stata ridisciplinata dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151 del 2015, il quale esclude dalla tutela garantista il controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e subordina in ogni caso l’utilizzabilità delle notizie raccolte, in particolare, alla preventiva adeguata informazione ai lavoratori delle modalità di effettuazione dei controlli. Informazione che, alla luce della recente sentenza della Grande Camera della CEDU 5 settembre 2017, Barbulescu (nella Newletter n. 19 di quest’anno) deve essere specifica e particolarmente articolata.
Sezione: rapporto di lavoro privato