Corte di cassazione, sentenza15 marzo 2016 n. 5065
Inapplicabile al pubblico impiego, fin dalla stipula dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, la disciplina della retribuzione per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica.
La legge finanziaria per il 2006 include la suddetta disciplina tra quelle che l’art. 69, primo comma D. Lgs. n. 165/2001 dichiara inapplicabili all’impiego pubblico contrattualizzato a decorrere dalla stipula dei contratti collettivi della tornata 1994-1997. Ai ricorrenti che sostenevano il carattere retroattivo della norma, in violazione della Costituzione, della CEDU e del diritto comunitario, la Cassazione, richiamando una recente sentenza in argomento della Corte costituzionale (sentenza n. 150/2015), ne ha dichiarato la natura interpretativa, non in contrasto col diritto comunitario e con la costituzione, neppure per violazione dell’art. 6 della CEDU. – Sezione: rapporto di lavoro