Corte di cassazione, sentenza16 novembre 2016 n. 23348
Viola l’obbligo di esclusiva il giornalista che, senza autorizzazione del direttore, partecipa a trasmissioni televisive di un’emittente concorrente con la datrice di lavoro.
Nel caso esaminato, il giornalista della RAI era stato licenziato per avere, in plurime occasioni nell’arco di un mese, partecipato a trasmissioni di un’emittente concorrente nell’ambito regionale, per di più in concomitanza di un’assenza per malattia, in un caso e mentre era di turno in redazione, in un altro. La Corte ha respinto il ricorso del giornalista, rilevando altresì che erano stati valutati, sul piano della proporzionalità della sanzione espulsiva, oltre agli elementi indicati, anche i suoi precedenti disciplinari e la piena consapevolezza da parte sua della violazione. – Sezione: rapporto di lavoro