Corte di cassazione, sentenza27 marzo 2020 n. 7566

27 Marzo 2020

Sulla visita medica prima della ripresa del lavoro a seguito di malattia di durata superiore a sessanta giorni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dipendente era stato licenziato perché, al termine del periodo di comporto per malattia, aveva proseguito unilateralmente l’assenza, imputandola a posteriori a ferie e, in giudizio, sostenendo comunque che prima della presentazione in azienda per la ripresa del lavoro era rimasto in attesa della visita medica di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 81/08, il quale prevede, nel caso di malattia del lavoratore superiore a 60 giorni, l’effettuazione di una visita medica precedente la ripresa del rapporto di lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Respingendo l’impugnazione del licenziamento, la Corte precisa che la visita medica prescritta dalla norma citata deve svolgersi dopo la presentazione del lavoratore in azienda e prima della concreta assegnazione delle precedenti mansioni.
Sezione: rapporto di lavoro