Corte di cassazione, sentenze 2 ottobre 2023 n. 27711 e 27769
Salario minimo e dignitoso per via giudiziale: due sentenze gemelle sul principio costituzionale della giusta retribuzione anche superando la determinazione insufficiente del CCNL di categoria.
L’occasione delle pronunce in esame è rappresentata dalle cause promosse da alcuni lavoratori soci di una cooperativa di lavoro per ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita in applicazione del CCNL Servizi fiduciari, ritenuta insufficiente; adeguamento negato dalla Corte d’appello sulla base della considerazione che essa sarebbe stata, seppur lievemente, superiore alla soglia di povertà (tra l’altro errando nell’indicare un lordo di retribuzione a fronte del netto della soglia di povertà). Le pronunce non superano il vaglio di legittimità della Cassazione, la quale invoca il precetto di cui all’art. 36 Cost. per affermare che la retribuzione dovuta non è quella non povera, ma quella proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. In proposito, la Corte ricorda il dovere del giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, di procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, anche in base ad altri parametri, quali i CCNL di categorie limitrofi o relativi a mansioni analoghe, dati statistici, etc. Funzione giudiziaria da sempre ritenuta dalla giurisprudenza della Corte e tanto più necessaria oggi, sia a fronte del proliferare di numerosissimi contratti collettivi applicabili alla medesima categoria, alcuni dei quali (c.d. contratti pirati) stipulati da associazioni poco rappresentative, sia in ragione della possibile insufficienza anche di contratti collettivi stipulati da OO.SS rappresentative, a causa della forte inflazione degli ultimi due anni o altro. Questa ricerca della richiesta giusta retribuzione minima costituzionale è necessaria anche nei casi (come quelli di specie) delle cooperative, per le quali la legge stabilisce il trattamento economico complessivo del CCNL di settore o limitrofo stipulati dalla OO.SS. maggiormente rappresentative, che appunto può rivelarsi in alcuni casi insufficiente.
- vedi sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27711
- vedi sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27769