Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 12 aprile 2019 n.10378
Abbandonata la tesi della responsabilità solidale del sostituito (ad es. il lavoratore) in caso di mancato versamento da parte del sostituto (ad es. il datore di lavoro) delle ritenute fiscali effettuate sul primo.
La più recente giurisprudenza della Cassazione, in contrasto con quella più risalente, riteneva che sostituto d’imposta e sostituito fossero solidalmente responsabili verso il Fisco per il mancato versamento delle imposte dovute dal secondo, anche nel caso in cui il sostituto avesse operato le ritenute senza poi versarle al Fisco. Le sezioni unite della Cassazione, investite della questione in contrasto, optano per la soluzione più antica, rilevando che il sostituito è solidalmente responsabile col sostituto per il versamento dell’imposta solo quando il sostituto non abbia effettuato le ritenute. – Sezione: rapporto di lavoro