Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 21 luglio 2021 n. 20819

21 Luglio 2021

Discriminatoria la condotta in Italia di Ryanair nei confronti del personale di cabina dei propri aerei, ai quali vieta qualsiasi attività sindacale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel contratto collettivo aziendale stipulato con un sindacato irlandese (ove Ryanair ha la propria sede legale), viene proibita al personale di cabina, sia in sede di assunzione che successivamente, qualunque attività sindacale, pena l’estinzione del rapporto di lavoro. Su ricorso ex art. 28 D. Lgs n. 150/2011 di un sindacato confederato italiano, la Cassazione, con una sentenza molto articolata che attinge il diritto comunitario nonché la giurisprudenza della CGCE e quella nazionale, conferma l’accertamento del carattere discriminatorio del divieto riguardante i possibili assunti e i dipendenti di cabina facenti base alla filiale di Bergamo – Orio al Serio. Condanna inoltre la Ryanair alla pubblicazione della sentenza e al risarcimento danni (liquidati in via equitativa), respingendo le eccezioni di difetto di giurisdizione, che secondo la società spetterebbe al giudice irlandese, di erronea individuazione del diritto nazionale applicabile e di difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente.