Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 22 febbraio 2023 n. 5542

22 Febbraio 2023

Non convertibili a tempo indeterminato i contratti di lavoro con termine nullo con le Fondazioni lirico-sinfoniche se le assunzioni di personale sono vietate o subordinate a selezione pubblica.
Solo risarcimento danni “comunitario” in caso di reiterazione di contratti a termine nulli con le Fondazioni lirico-sinfoniche.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La causa riguarda un lavoratore che, assunto ripetutamente a termine tra il 2006 e il 2011 da una Fondazione lirico-sinfonica con mansioni di macchinista, per una serie di spettacoli che in realtà coprivano tutta la stagione teatrale, aveva chiesto l’accertamento della nullità del termine e la conversione a tempo indeterminato del rapporto, domande ambedue respinte dai giudici di merito. In sede di ricorso per cassazione, la questione è stata rimessa alle sezioni unite civili in ragione di una discrasia rilevata tra la giurisprudenza formatasi a proposito della possibile conversione dei contratti a termine nulli con le Fondazioni lirico-sinfoniche e quella sull’analoga questione riguardante le società a partecipazione pubblica. Le sezioni unite, dopo aver ripercorso la complessa disciplina normativa dettata nel tempo per il personale delle fondazioni liriche, osservano che: (i) in caso di successione di leggi nel tempo, la legittimità della clausola di durata apposta al contratto a termine va valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell’instaurazione del rapporto; (ii) nel caso di specie, la disciplina applicabile ratione temporis è quella prevista dal d.lgs. 368/01, che non autorizza l’apposizione del termine in un caso, come quello in esame, in cui manca la temporaneità della relativa ragione giustificatrice; (iii) in presenza di una disciplina legislativa che per un periodo vietava per le Fondazioni in questione ogni forma di nuova assunzione e poi la subordinava a una selezione pubblica, la Corte, innovando rispetto alla propria precedente giurisprudenza, ritiene questa disciplina imperativa (in quanto diretta a realizzare un interesse pubblico), per cui la sua violazione travolge l’intero contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c. e tale effetto non può ritenersi circoscritto ai soli rapporti instaurati ab origine a tempo indeterminato, ma preclude altresì la possibilità di una successiva conversione a tempo indeterminato del contratto a termine la cui clausola di durata sia affetta da nullità. In questo caso, la disciplina applicabile è quella dell’art. 2126 cod. civ.; (iv) in caso di successione abusiva di contratti di lavoro a termine con le Fondazioni lirico-sinfoniche deve comunque trovare applicazione, per espressa indicazione della Corte di Giustizia UE, una diversa misura rimediale, che va individuata nel riconoscimento al lavoratore del risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio nei limiti previsti dall’art. 32, l. 183/10 (successivamente trasfuso nell’art. 28, d.lgs. 81/15), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, ove allegati e provati.