Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 27 dicembre 2017 n. 30985
Solo tutela indennitaria forte in caso di licenziamento per fatti contestati tardivamente.
Risolvendo un conflitto di orientamenti giurisprudenziali all’interno della sezione lavoro della Corte, tra chi ritiene la tempestività della contestazione un elemento costitutivo del licenziamento disciplinare, la cui violazione determina, vigente la legge Fornero, la nullità di questo con applicazione della tutela reintegratoria piena e chi considera tale violazione come attinente al procedimento disciplinare, quindi meritevole, sempre secondo la legge Fornero, della tutela indennitaria attenuata (da sei a dodici mensilità), le sezioni unite della Cassazione optano per una terza via, quella secondo cui la sanzione per una contestazione gravemente tardiva è unicamente quella indennitaria forte (da 12 a 24 mensilità di retribuzione) prevista dalla legge in caso di mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo. La Corte precisa peraltro che se il contratto collettivo o il codice disciplinare prevedono per la contestazione disciplinare l’osservanza di un termine, la relativa violazione comporta unicamente la tutela indennitaria limitata. – Sezione: rapporto di lavoro