Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 7 febbraio 2018 n. 2990
In caso di accertamento giudiziario di interposizione fittizia di manodopera, il datore di lavoro che rifiuti le prestazioni offerte dai lavoratori è obbligato a pagar loro la retribuzione.
Innovando rispetto alla precedente giurisprudenza della Corte, che qualificava l’obbligo del datore di lavoro come meramente risarcitorio (soggetto pertanto alla detrazione dell’aliunde perceptum), le sezioni unite, anche alla luce di spunti tratti da una recente pronuncia della Corte costituzionale, mutano orientamento alla ricerca di un interessante punto di equilibrio tra incoercibilità della cooperazione datoriale e principi di necessaria effettività della tutela processuale dei diritti dei lavoratori. Resta peraltro fermo che le eventuali retribuzioni dai medesimi lavoratori percepite e i contributi versati dal falso datore di lavoro dopo la sentenza che dichiara l’intermediazione fittizia liberano, secondo la legge, il vero datore di lavoro dal debito corrispondente fino alla concorrenza delle somme effettivamente pagate.
Sezione: rapporto di lavoro