Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 9 giugno 2017 n. 14429
In materia di impiego pubblico, anche in caso di crediti retributivi la rivalutazione o gli interessi degli stessi vanno calcolati sull’importo netto e non sul lordo.
Una parte della giurisprudenza dubitava della legittimità di un decreto ministeriale (avente natura regolamentare) che stabiliva tale regola anche per le retribuzioni del pubblico impiegato (oltre che per le prestazioni previdenziale e assistenziali). La Corte esclude viceversa che il decreto violi la legge che lo aveva delegato a disciplinare le modalità di attuazione della stessa o che contrasti con principi costituzionali per irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime dei crediti di lavoro dei privati o per violazione della regola della sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico