Corte di Cassazione sezione penale
Sentenza 29/04/2014 n. 17800
Corte di cassazione penale, sentenza 28 aprile 2014 n. 17800
Abstract
In edilizia, anche il COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI nominato dall’impresa committente (o subappaltante) può essere penalmente RESPONSABILE con l’impresa appaltatrice ( o subappaltatrice) per l’INFORTUNIO occorso ad un dipendente di quest’ultima.
Commento
La figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nominato dal committente) assume, secondo l’art. 5 del D. Lgs. n. 494 del 1996, anche compiti di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte sia del committente che dell’appaltatore. Nel caso in esame la Corte di cassazione, in un caso di infortunio mortale in cantiere subito da un dipendente dell’impresa subappaltatrice, ha ritenuto penalmente responsabile anche il coordinatore, per aver redatto un piano di sicurezza dei lavori inadeguato, per non avere rilevato la genericità del piano di sicurezza predisposto dalla subappaltatrice e per non avere assunto iniziative per valutare il grado di consapevolezza dei rischi del lavoro da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni del cantiere, così concorrendo alla causazione dell’evento mortale.
Sezione: Rapporto di lavoro