Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2 giugno 2016 n. 11374 – I contratti di lavoro a tempo determinato delle poste italiane non devono indicare le ragioni giustificative del termine, anche se stipulati prima della liberalizzazione dei contratti a tempo determinato.
La disciplina italiana (sia quella generale che quella specifica delle poste italiane) sui contratti a tempo determinato in successione tra di loro non contrasta con la direttiva comunitaria sui contratti a termine.
La prima affermazione si riferisce alla disciplina antecedente alla liberalizzazione dei contratti a termine di durata complessiva non superiore a 36 mesi effettuata dal D.L. n. 34 del 2014 e risolve il problema se ai contratti a termine delle imprese concessionarie dei servizi postali si applichi, oltre alla disciplina speciale prevista dall’art. 2 del D. Lgs. n. 368 del 2001, anche la disciplina generale sulla necessità di indicare le ragioni giustificative del termine.
La seconda massima ribadisce una costante giurisprudenza della Corte a conclusione di un’analisi accurata delle due discipline, anche con riguardo a quella italiana applicabile applicabile alle imprese concessionarie di servizi postali.
Sezione: rapporto di lavoro