Corte di cassazione S.U., ordinanza 18 settembre 2017 n. 21541
Spetta al giudice italiano la giurisdizione nelle cause di lavoro promosse da un cittadino nei confronti della Pontificia Università Lateranense.
Secondo l’argomentata ordinanza (resa in sede di regolamento di giurisdizione), a norma del Trattato Lateranense sono esonerati da ogni ingerenza dello Stato italiano – e quindi anche dalla giurisdizione dello stesso in materia di rapporti di lavoro – solo gli enti centrali della Chiesa, quelli cioè che “partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale all’organizzazione centrale del governo” della Chiesa Cattolica, tra i quali non rientra la Pontificia Università, ente riconducibile alla diversa e più ampia categoria degli “enti gestiti direttamente dalla Chiesa”, per i quali non vale la regola dell’esenzione. Inoltre, poiché l’Università non è uno Stato o un ente sovrano dello Stato Vaticano, la giurisdizione italiana si estende anche alle domande di reintegrazione in servizio. – Sezione: rapporto di lavoro con enti ecclesiastici