Corte di cassazione S.U., sentenza 14 maggio 2014 n. 10413

14 Maggio 2014

L’INDENNITA’ DI BUONUSCITA di un dipendente statale della qualifica impiegatizia va calcolata in base allo stipendio di tale qualifica, anche se egli abbia percepito, al momento della cessazione del rapporto, la maggiore retribuzione dirigenziale per effetto dell’esercizio di MANSIONI SUPERIORI a seguito di un incarico temporaneo di reggenza di un ufficio dirigenziale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Le sezioni unite della Cassazione compongono così definitivamente il contrasto, che si era verificato all’interno della sezione lavoro della Corte, tra un orientamento maggioritario analogo a quello fatto proprio dalla sentenza e un altro, recentemente riproposto da un collegio della sezione semplice, che aveva viceversa affermato che, nel regime di cui agli artt. 3 e 38 D.P.R. n. 1032 del 1973, base di calcolo dell’indennità di buonuscita degli statali dovesse essere sempre e comunque la retribuzione effettivamente percepita al termine del rapporto di impiego. – Sezione: Rapporto di lavoro