Corte di cassazione, S.U., sentenza 22 maggio 2018 n. 12568
E’ nullo e non temporaneamente inefficace il licenziamento per superamento del comporto intimato prima del compimento dello stesso.
Le sezioni unite risolvono il contrasto di orientamenti segnalato a commento di Cass, ordinanza interlocutoria n. 24766/17, nel n. 21 della Newsletter del 2017, affermando che il licenziamento per il perdurare delle assenze per malattia intimato prima del superamento del periodo massimo di comporto non è soltanto inefficace fino a tale momento, come ritenuto da una giurisprudenza minoritaria della sezione lavoro della Corte, ma radicalmente nullo, con conseguente reintegrazione del lavoratore, come affermato dalla maggior parte delle sentenze della medesima sezione. La sentenza è interessante anche perché afferma che se il lavoratore licenziato anticipatamente tenta, come nel caso esaminato, di riprendere servizio prima della definitiva scadenza del termine di comporto non può essere respinto dal datore di lavoro con la motivazione che non ha presentato un certificato di avvenuta guarigione.
Sezione: rapporto di lavoro