Corte di Giustizia 22 febbraio 2018, C-103/16

22 Febbraio 2018

Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 2, lettera a) – Articolo 10, punti da 1 a 3 – La normativa nazionale deve prevedere il divieto di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo compreso tra l’inizio della sua gravidanza e il termine del suo congedo di maternità – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Lavoratrice gestante licenziata nel’ambito di un licenziamento collettivo – Possibilità di indicare come motivazione del licenziamento solo quelle addotto per giustificare il licenziamento collettivo – La normativa nazionale non deve necessariamente prevedere la priorità di mantenimento del posto di lavoro della lavoratrice o riqualificazione della lavoratrice ma può comunque prevedere una tutela più elevata-

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di giustizia UE, sentenza 22 febbraio 2018 in causa n. C-103/16, Porras Guisado
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Non contrasta col diritto dell’Unione una normativa nazionale che consenta IL LICENZIAMENTO DI UNA LAVORATRICE GESTANTE nell’ambito di un LICENZIAMENTO COLLETTIVO.
Commento
Precisa la Corte che il diritto dell’Unione europea stabilisce il divieto di licenziamento delle lavoratrici dall’inizio della gravidanza al termine del congedo per maternità (stabilendo adeguate misure di protezione in caso di violazione), SALVO CASI ECCEZIONALI NON CONNESSI AL LORO STATO, ammessi dalla legislazione nazionale, da specificare nella lettera di licenziamento. Uno di questi casi eccezionali può essere il licenziamento collettivo, motivato come tale, a condizione che siano indicati i criteri oggettivi adottati nella scelta dei lavoratori da licenziare. Infine, la Corte afferma che il diritto dell’Unione non impone, ma non vieta normative nazionali che stabiliscano protezioni più intenze delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo.
Sezione: rapporto di lavoro