Corte di giustizia, sentenza 8 maggio 2019, in causa n. C-486/18, Re

8 Maggio 2019

Al lavoratore a tempo pieno, licenziato non per colpa quando è in congedo parentale a tempo parziale, compete il trattamento che gli spetterebbe se fosse ancora a tempo pieno.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

L’occasione della pronuncia è data dal diritto francese che, in caso di licenziamento per motivi economici, prevede due indennità a favore del dipendente, di importo diverso a seconda che questi sia stato sempre a tempo pieno o non. La lavoratrice in questione era stata assunta a tempo pieno, ma al momento del licenziamento fruiva di un congedo parentale in forma di riduzione di un quinto dell’orario di lavoro e aveva pertanto percepito in forma ridotta le due indennità. La Corte afferma il contrasto di tale disciplina con la normativa comunitaria in materia di congedi parentali; non solo, ma potendo ravvisarsi nella normativa francese una discriminazione indiretta nei confronti della donna (quella che più spesso fruisce del congedo parentale), dichiara che essa va disapplicata dal giudice nazionale anche nei rapporti di lavoro tra privati.
Sezione: rapporto di lavoro