Corte di giustizia U.E., sentenza 11 novembre 2015, in causa n. C-422/14, C.P.R.
Nel numero di licenziamenti oltre il quale si configura un licenziamento collettivo vanno ricomprese anche le dimissioni o le risoluzioni consensuali provocate da modifiche di elementi essenziali del rapporto di lavoro adottate dall’impresa per ragioni non inerenti la persona del lavoratore.
Come noto, in Italia la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica nelle imprese che occupino almeno 15 dipendenti e intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Secondo la normativa comunitaria il requisito dimensionale di 15 dipendenti si realizza computando anche i contratti di lavoro a termine (e questo è previsto anche in Italia: art. 27 D.Lgs. n. 81/2015), mentre nel numero dei licenziamenti superiore a 5 devono computarsi tutte le cessazioni del rapporto per motivi inerenti l’impresa non volute dal lavoratore e quindi anche le dimissioni e le risoluzioni concordate, se provocate da variazioni sostanziali delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro così motivate (il che invece in Italia, secondo la giurisprudenza di cassazione – cfr. ad es. Cass. n. 1334/2007 -, era escluso; per cui i giudici italiani dovranno in futuro adeguarsi nell’interpretare il diritto italiano). – Sezione: rapporto di lavoro.