Corte di giustizia UE, sentenza 11 settembre 2018 in causa n. C-68/17, IR
Un ospedale cattolico non può licenziare il primario perché divorziato.
La Corte ritiene, infatti, che la necessità per un primario cattolico di rispettare il carattere sacro e indissolubile del matrimonio non costituisca, in via di principio, un requisito professionale essenziale ai fini dello svolgimento della propria funzione all’interno dell’organizzazione religiosa svolgente attività ospedaliera. Il suo licenziamento incorre pertanto nel divieto di discriminazione diretta in ragione della religione. La Corte afferma altresì che se una legge nazionale (nella specie si trattava del diritto tedesco) non possa essere interpretata nel senso indicato, essa dovrebbe essere direttamente disapplicata dal giudice nazionale, in quanto il divieto di discriminazione in ragione della religione costituisce principio generale del diritto dell’Unione.
Sezione: rapporto di lavoro