Corte di giustizia UE, sentenza 12 luglio 2018, in causa n. C-89/17, Banger
Nel caso del cittadino di uno Stato membro che rientra in patria dopo un periodo di stabilimento in altro Stato membro, il primo Stato deve agevolare l’ingresso e il soggiorno della sua partner, cittadina di uno Stato terzo.
Il caso che ha dato luogo alla pronuncia indicata è quello di un cittadino del Regno Unito, che dopo un periodo di lavoro nei Paesi Bassi era rientrato in patria con la partner (non coniugata né registrata, ma con la quale aveva da tempo una relazione stabile), cittadina di uno Stato terzo, alla quale l’Inghilterra aveva peraltro negato il permesso di soggiorno. La Corte applica analogicamente a tale situazione quanto previsto dalla direttiva 2004/38 nel caso di cittadino che si rechi con la propria partner in altro Stato membro e ciò alla luce dell’art. 21, paragrafo 1 del TFUE in materia di diritto alla libera circolazione e stabilimento dei cittadini all’interno dell’Unione, che secondo la Corte potrebbe essere pregiudicato dalla prospettiva per il cittadino che, in caso di rientro nel proprio Stato, la partner non potrebbe seguirlo. Nell’agevolare l’ingresso e il soggiorno del partner del proprio cittadino, lo Stato deve procedere a un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve motivare l’eventuale rifiuto.
Sezione: rapporto di lavoro